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  LO STATUTO (Art. 16-26)
 

Articolo 16 - Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da cinque (5) membri che durano in carica tre (3) anni e possono essere riconfermati, di volta in volta, per ulteriori periodi di tre (3) anni.

I componenti del Comitato Direttivo sono nominati dal Consiglio Generale con delibera adottata a maggioranza dei suoi membri

Alla scadenza del primo mandato del Comitato Direttivo, e per ogni successiva scadenza, il Consiglio Generale potrà:

a) decidere di rinnovare per un altro triennio il mandato ai componenti dell'organo uscente, ciò per la totalità dei membri oppure anche solo per una parte;

b) provvedere, ai sensi dell'art.12 del presente Statuto, alla elezione dei cinque (5) membri che comporranno il rinnovato Comitato Direttivo.

Il Consiglio Generale, con delibera adottata a maggioranza assoluta, può revocare i membri del Comitato Direttivo unicamente in presenza di una giusta causa.

In tutti i casi di morte, sopravvenuta incapacità o altro impedimento, revoca o dimissioni di un membro del Comitato Direttivo, il Consiglio Generale provvederà alla cooptazione di uno dei consiglieri ovvero di un terzo che resterà in carica sino allo spirare del mandato degli altri componenti del Comitato Direttivo.

Ai componenti del Comitato Direttivo la Fondazione riconosce mensilmente, a titolo di rimborso spese e quale gettone di presenza per l'attività svolta nell'interesse della Fondazione, una somma di denaro il cui ammontare, stabilito dal Consiglio Generale per ciascun membro in relazione agli incarichi a questi affidati ed alle reali disponibilità finanziarie della Fondazione stessa, verrà adeguato con cadenza annuale.

Il Comitato Direttivo sceglie e nomina tra i suoi componenti un Coordinatore il quale ha il compito di convocare e presiedere le riunioni del Comitato nonché di coordinare l'attività dello stesso Comitato Direttivo con quella degli altri organi della Fondazione.

Articolo 17- Poteri e competenze del Comitato Direttivo

 Il Comitato Direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione che il presente Statuto non riserva espressamente al Consiglio Generale.

In particolare, il Comitato Direttivo provvede a:

-        proporre al Consiglio Generale le linee guida dell'attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli ­artt. 2 e 3 del presente Statuto;

-        predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

-        deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

-        deliberare l'adozione di tutte le iniziative artistiche e promozionali che ritiene opportune nell'interesse della Fondazione;

-        svolgere direttamente, anche mediante l'ausilio di consulenti artistici nominati ai sensi dell'art.18 del presente Statuto, l'attività artistica e di promozione delle iniziative della Fondazione;

-        deliberare in ordine alla conclusione ed alla stipula, nell'interesse della Fondazione, di ogni atto e/o contratto avente ad oggetto le attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;

-        assumere personale dipendente e gestire i rapporti di lavoro nell'interesse della Fondazione;

-        nominare i Sostenitori ed i Partecipanti Istituzionali;

-        proporre eventuali modifiche statutarie;

-        svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Articolo 18 - Deleghe e nomina di consulenti artistici

 Il Comitato Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più membri, sia congiuntamente che disgiuntamente.

In particolare, il Comitato Direttivo potrà affidare a ciascuno dei propri componenti una specifica delega operativa nelle seguenti materie:

-        coordinamento attività della Fondazione;

-         formazione;

-        comunicazione

-        televisione;

-        cinema;

-        sceneggiatura;

-        teatro;

-        direzione della scuola.

Il Comitato Direttivo potrà, con delibera adottata a maggioranza, istituire nuove deleghe rispetto a quelle indicate nel presente articolo.

Il Comitato Direttivo, con delibera adottata a maggioranza, potrà nominare, per ciascuna delle suddette materie, personalità del mondo della cultura, cinema, teatro, comunicazione e spettacolo in qualità di consulenti artistici, fissandone il compenso ed il tipo di rapporto contrattuale.

Tali consulenti artistici avranno il compito di collaborare con i componenti del Comitato Direttivo nell'attività di programmazione e di realizzazione delle iniziative della Fondazione.

I consulenti artistici, inoltre, potranno partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo senza avere diritto di voto e senza che la loro presenza sia computata ai fini della determinazione dei quorum.

Articolo 19 - Convocazione e quorum

 Il Comitato Direttivo è convocato, su iniziativa del Coordinatore ovvero di almeno tre (3) membri, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita a ciascun componente con almeno otto (8) giorni di preavviso ovvero, in caso di necessità, a mezzo telegramma, telefax o e-mail, inviato con almeno tre (3) giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno del1a seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza del1a maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per 1'omologo libro delle società per azioni.

Articolo 20 - Assemblea dei Sostenitori

L'Assemblea dei Sostenitori è regolarmente costituita con un numero minimo di almeno cinque (5) Sostenitori nominati dal Comitato Direttivo ai sensi del1'art. 17 del presente Statuto.

Si riunisce almeno una volta all'anno, in periodi in cui la Fondazione non è impegnata nella realizzazione di iniziative di particolare interesse, su iniziativa delPresidente della Fondazione, che la presiede, ovvero di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea medesima.

L'Assemblea dei Sostenitori delibera a maggioranza semplice.

 All'Assemblea dei Sostenitori spetta il compito di eleggere un membro del Consiglio Generale, che resterà in carica per un periodo di cinque (5) anni e potrà essere riconfermato.

L'Assemblea formula pareri e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

­Articolo 21 - Collegio Consultivo

 Il Collegio Consultivo è organo consultivo e di garanzia della Fondazione ed è composto dai rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali, nominati dal Comitato Direttivo ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.

Il Collegio Consuntivo elegge al suo interno un Rappresentante che avrà il compito di convocare e presiedere lo stesso, nonché di coordinarne l'attività con quella degli altri organi della Fondazione.

Il Collegio è regolarmente costituito con un numero minimo di almeno cinque (5) Partecipanti Istituzionali ed è convocato su iniziativa del Rappresentante ovvero di almeno un terzo dei membri del Collegio, mediante comunicazione agli altri componenti, per lettera raccomandata, anticipata via telefax o via e-mail, almeno otto (8) giorni prima della riunione. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti.

Il Collegio Consultivo, in particolare, ha il compito di:

-        studiare, concepire ovvero coadiuvare le strategie ed i programmi generali della Fondazione;

-        segnalare e descrivere settori di intervento e sviluppo dell'attività e del ruolo della Fondazione;

-        collaborare alla definizione della politica culturale della Fondazione.

Tale organo, nell’espletare la propria funzione, può intervenire di propria iniziativa ovvero su richiesta degli organi della Fondazione, formulando indirizzi consultivi e proposte per la definizione della attività di quest'ultima.

In ogni caso, le proposte e gli indirizzi del Collegio Consultivo non hanno carattere vincolante per le scelte del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo della Fondazione.

I componenti del Collegio Consultivo esercitano la propria funzione a titolo gratuito.

Articolo 22 - Collegio dei Revisori dei Conti

 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Generale, al quale spetta anche la designazione del Presidente del Collegio, scelto tra persone iscritte nell'elenco dei revisori Contabili.

Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio resta in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Articolo 23 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il l gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio Generale approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio Generale in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il primo esercizio finanziario della Fondazione avrà inizio col riconoscimento della personalità giuridica.

Articolo 24 - Foro Competente
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno devolute alla competenza esclusiva ­del Foro di Napoli, intendendosi consensualmente derogata ogni diversa previsione normativa al riguardo.

 

Articolo 25 - Scioglimento

 In caso di scioglimento della Fondazione a seguito di deliberazione del Consiglio Generale ai sensi dell'art. 12 dello Statuto nonché per qualunque ulteriore causa, il Comune di Forio, mediante delibera consiliare, avrà il potere di stabilire la destinazione del residuo Patrimonio e Fondo di Gestione a favore di altri enti che perseguano finalità analoghe alla presente fondazione, compresi anche eventuali enti strumentali o istituzioni costituiti dallo stesso Comune di Forio per lo svolgimento dei servizi comunali, ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 26 - Clausola di rinvio

 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codi Civile e le norme di legge vigenti in materia di Fondazioni.

 

 

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